Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Attività menzognera e fraudolenta – Inadempimento del mandato – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale – Misura – Adeguatezza.

In considerazione del danno arrecato al cliente, del discredito subito dalla classe forense e delle altre pendenze disciplinari, deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti accertati la sanzione della sospensione per mesi quattro comminata al professionista che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e del dibattimento innanzi al Consiglio territoriale, sia venuto meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita con la propria condotta menzognera caratterizzata da artifici gravemente censurabili, e che non abbia adempiuto al mandato conferito per inescusabile trascuratezza degli interessi della parte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 27 Marzo 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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