Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Reiterazione – Sanzione della cancellazione – congruità

La violazione dell’obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 C.D. e la sua reiterazione nell’ambito di pluirimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 04 Giugno 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 25 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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