L’obbligo di dare informazioni ai clienti è specificamente previsto dal Codice Deontologico, all’art. 40, e la reiterata violazione della norma nell’ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo degli Avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALLORIO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 177
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 16 Marzo 2007
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