L’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, ponendo altrimenti in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perchè lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 2009 (censura)
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