Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione

L’avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico (nella specie, il Collegio, in considerazione della insussistenza di profili di danno, ha ritenuto equa e congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due, in luogo di quella per mesi sei irrogata dal locale Consiglio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia, 23 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 22 Marzo 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 23 Maggio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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