Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di indipendenza – trattenimento somme a compensazione di parcella – Avvallo di obbligazioni assunte dal cliente – omesso adempimento delle obbligazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione di onorari e si offra di avallare un’obbligazione cambiaria assunta dal proprio cliente, che poi non onori esponendosi ad una esecuzione forzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 10 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. QUINZIO), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 26 Febbraio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 10 Gennaio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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