Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di indipendenza – Omessa informazione al cliente – Omesso espletamento del mandato – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente sulla data dell’udienza fissata per l’interrogatorio formale e non produca la documentazione dovuta e non provveda all’espletamento del mandato conferitogli, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti, del mancato ricevimento di emolumenti, e della lievità del danno è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17-22 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SICILIANO), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 09 Febbraio 1998 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Ottobre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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