Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di indipendenza e correttezza – Complicità in comportamenti scorretti del proprio cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, consentendo e favorendo la distruzione di documenti del cliente, conservati nel suo studio e considerati rilevanti dal giudice penale, si renda complice di comportamenti scorretti del proprio assistito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 29 settembre 1998, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Febbraio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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