L’avvocato che su richiesta di terzi estranei accetti l’incarico difensivo di un detenuto, peraltro al fine di esercitare pressioni e nell’esclusivo interesse dei terzi, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e probità propri della classe forense. (Nella specie il professionista aveva assunto l’incarico al solo fine di riferire al detenuto le testimonianze rese da altri coimputati per indurlo a comportarsi di conseguenza. È stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 16 Febbraio 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Ottobre 1996 (sospensione)
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