Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Trattenimento somme – Utilizzazione difforme dal mandato ricevuto – Illecito deontologico.

L’avvocato che trattenga illegittimamente somme avute in ragione del mandato, e non le utilizzi in linea con le disposizioni ricevute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 26 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 16 Febbraio 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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