Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che violando il dovere di fedeltà intrattenga nel proprio interesse rapporti economici con la parte assistita. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 7 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 aprile 2004, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 14 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 07 Giugno 2002 (sospensione)
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