Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in un giudizio ponga in essere attività ad esclusivo favore di un terzo estraneo al rapporto processuale, e del quale, peraltro, successivamente assuma la difesa contro il proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 4 dicembre 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 2 marzo 2004, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 02 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Dicembre 1996 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment