Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in un giudizio ponga in essere attività ad esclusivo favore di un terzo estraneo al rapporto processuale, e del quale, peraltro, successivamente assuma la difesa contro il proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 4 dicembre 1996)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 2 marzo 2004, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 02 Marzo 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Dicembre 1996 (censura)
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