Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà l’avvocato che dopo aver assunto la difesa e la rappresentanza di alcune parti in un procedimento extragiudiziale assuma un incarico contro le stesse per la medesima questione, utilizzando peraltro le informazioni acquisite nell’ambito del precedente mandato. Il dovere di fedeltà imposto all’avvocato esprime, infatti, una assoluta sacralità e una sorta di ultrattività dopo la cessazione del mandato che trova il suo fondamento nel più generale dovere di astenersi dal porre in essere comportamenti che anche potenzialmente possano arrecare nocumento al proprio cliente, o ex cliente, favorendo la di lui controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 22 Marzo 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Novembre 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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