Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell’intento di mascherare l’errore professionale commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 11 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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