Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativa a due acconti percepiti, svolga attività per parti in conflitto di interessi e ometta di instaurare un procedimento inerente al mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 27 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 03 Maggio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 27 Giugno 2004 (censura)
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