Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Attività in conflitto di interessi – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativa a due acconti percepiti, svolga attività per parti in conflitto di interessi e ometta di instaurare un procedimento inerente al mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 27 gennaio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 03 Maggio 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 27 Giugno 2004 (censura)
Giurisprudenza CNF

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