Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere di segretezza – Diffusione presso il g.i.p. di atti e documenti sfavorevoli al suo ex cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta e al fine di provocare un ingiusto danno al cliente depositi presso il g.i.p. atti e fatti sfavorevoli al suo ex assistito, a nulla rilevando il fatto che nella concretezza il suo comportamento non abbia prodotto l’auspicato danno al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 16 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 205

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 20 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 16 Gennaio 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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