Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si renda cessionario, per interposta persona, del credito vantato dal suo assistito operando una commistione del proprio interesse con quello del cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 13 Maggio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Aprile 1998
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