Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi documenti avuti in ragione del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 2001 (censura)
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