Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azioni contro la parte per il pagamento del compenso – Utilizzo di documenti conosciuti in ragione del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi documenti avuti in ragione del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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