Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione giudiziaria contro ex cliente – Illecito deontologico – Sussistenza.

La responsabilità disciplinare non può essere fondata e misurata sul sospetto, bensì sulla raggiunta prova della verità del fatto addebitato. Va pertanto ridotta la misura della sanzione inflitta dal C.d.O. in base al sospetto dell’utilizzo da parte del professionista di notizie riservate ai danni dell’originario cliente, e applicata quella minore dell’avvertimento, nel caso in cui l’incolpato, sia pure per colposa dimenticanza del precedente rapporto professionale, abbia promosso una causa contro costui. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 20 aprile 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. PETIZIOL), sentenza del 21 novembre 2006, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 20 Aprile 2001
Giurisprudenza CNF

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