Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in una procedura di divorzio assuma la difesa di un coniuge nei confronti dell’altro che era stato pure suo cliente nella fase della separazione. (Nella specie è stato assolto il professionista che da un’attenta analisi, pur essendo presente nella procura della fase della separazione, era in realtà stato sostituito da altro collega e quindi aveva avuto solo uno dei due coniugi come cliente sia nella fase della separazione che nella successiva fase del divorzio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Maggio 2002
Giurisprudenza CNF

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