Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma ruoli processuali anche solo potenzialmente contrastanti tra di loro. (Nella specie il professionista, imputato in un processo, aveva assunto la difesa di un altro imputato nel medesimo procedimento; è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 10 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 8 aprile 2000, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 08 Aprile 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 10 Giugno 1996 (censura)
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