Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che presti il proprio patrocinio a favore di parti in conflitto di interessi, a nulla rilevando l’eventualità che egli, per non apparire, abbia fatto firmare da un altro collega il ricorso presentato per una delle parti. (Nella specie, in considerazione della assoluzione per mancanza di prove su un capo di imputazione la sanzione della sospensione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
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