Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma l’incarico contro un cliente che aveva difeso nel primo grado del giudizio, a nulla rilevando l’eventualità che all’udienza di primo grado si era fatto sostituire da un praticante di studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 24 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 8 giugno 2001, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 08 Giugno 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 24 Ottobre 1997 (censura)
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