Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma l’incarico contro un cliente che aveva difeso nel primo grado del giudizio, a nulla rilevando l’eventualità che all’udienza di primo grado si era fatto sostituire da un praticante di studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 24 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 8 giugno 2001, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 08 Giugno 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 24 Ottobre 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment