Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma l’incarico contro un proprio cliente, prima ancora della revoca del mandato da parte di quest’ultimo. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 21 giugno 2000, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1998 (sospensione)
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