Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Assistenza di parti in conflitto di interessi anche solo potenziale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una causa di separazione, dopo aver assunto la difesa di un coniuge convochi in studio l’altro coniuge chiedendogli un cospicuo acconto e inducendolo a credere che la sua attività fosse svolta nell’interesse di entrambi. (Nella specie in considerazione della assoluzione per il primo capo di imputazione le sanzioni della censura e della sospensione per mesi due sono state sostituite e ridotte all’unica sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 08 Marzo 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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