Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Ritardo nell’espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che presenti in ritardo un ricorso, vanificando in tal modo il buon diritto del suo assistito e ometta altresì di dare informazioni al cliente e di fornire al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento. (Nella specie è stata ridotta la sanzione a tre mesi di sospensione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 2 giugno 1998, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 02 Giugno 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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