Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e probità – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni alla parte assistita – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sullo stato della causa e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Imperia, 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 giugno 2003, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 12 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Imperia, delibera del 30 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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