Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Omesse informazioni al cliente – Mancata consegna di documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non informi puntualmente i propri clienti in ordine all’andamento dei procedimenti da lui seguiti e si rifiuti di consegnare documenti e di restituire fascicoli. (Nella specie venendo meno parte delle incolpazioni la sanzione è stata ridotta dalla sospensione a mesi quattro a quella della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 238

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 28 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 15 Ottobre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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