Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al C.d.O sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione dei precedenti disciplinari dell’incolpato, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 6 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 237

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 28 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 06 Luglio 1998 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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