Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto nonostante il versamento, da parte dei clienti, di adeguato fondo spese. (Nella specie, in considerazione dell’età avanzata e dei problemi familiari dell’incolpata, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 17 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 246

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Dicembre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment