Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro un certo termine, integra violazione dei doveri di correttezza e diligenza, di cui il dovere di informazione, esplicitamente previsto dall’art. 40 del codice deontologico forense, è espressione (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 aprile 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 15 Dicembre 2006 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 24 Aprile 2003 (avvertimento)
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