Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione.

Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro un certo termine, integra violazione dei doveri di correttezza e diligenza, di cui il dovere di informazione, esplicitamente previsto dall’art. 40 del codice deontologico forense, è espressione (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PETIZIOL), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 15 Dicembre 2006 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 24 Aprile 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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