Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che utilizzi e diffonda notizie riservate relative al proprio assistito e usi verso lo stesso espressioni sconvenienti ed offensive a nulla rilevando l’eventualità che siano la reazione ad eventuali fatti illeciti altrui; la provocazione ricevuta, infatti, non può costituire esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’Aquila, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 291
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 30 Maggio 2003
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