Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità.

Viene meno ai doveri di lealtà, probità e diligenza il professionista che si sia appropriato di somme ricevute dai propri clienti in ragione del mandato, non abbia svolto alcuna attività professionale in loro favore ed abbia fornito notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni abbia inviato ai clienti dei documenti falsi precostituiti allo scopo (nella specie, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 10 novembre 2006, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 10 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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