Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Predisposizione di documenti falsi – Trattenimento somme – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

L’avvocato che rediga un falso documento, trattenga somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni al cliente sull’esito dell’attività svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei al professionista che dopo aver ricevuto il compenso e consegnato al cliente una dichiarazione liberatoria sui compensi professionali dovuti, redigeva un documento falso in cui si dichiarava che gli onorari dovevano essere pagati in percentuale al valore della causa, non informava il cliente sull’esito sfavorevole del mandato, restituiva solo dopo lungo tempo le somme avute in ragione dello stesso, trattenendone, non autorizzato, alcune a compensazione degli onorari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 settembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 dicembre 2002, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 21 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Gennaio 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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