Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271
– codice: art. 69
Risultati della ricerca: 4
Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)