Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Omessa restituzione documenti – Omesse informazioni sullo stato delle pratiche – Trattenimento somme a compensazione di parcella – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)