Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271
– codice: art. 47
Risultati della ricerca: 4
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024
CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.
CDD di Genova (pres. Pedroni Menconi Silvana, rel. De Santis Fabio), decisione n. 33 del 16 Novembre 2021
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 50 del 16 Luglio 2019
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)