Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271
– codice: art. 43
Risultati della ricerca: 31
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
CDD di Bologna (pres. Panni Cinzia, rel. Pagliarani Emanuela), decisione n. 22 del 11 Novembre 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 140 del 10 Maggio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Merli Enrico), sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 21 Maggio 2013 (sospensione)