Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà, correttezza e difesa l’avvocato che abbandoni il giudizio all’insaputa del cliente e successivamente al fine di occultare l’omesso svolgimento del mandato sottoponga al cliente un documento falso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva abbandonato il giudizio e successivamente aveva sottoposto al cliente un atto di quietanza, per un presunto risarcimento, risultato successivamente falso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 luglio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 18 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Luglio 2000 (sospensione)
0 Comment