È disciplinarmente corretto il comportamento del professionista che pure restituisca in ritardo somme di spettanza del cliente se le somme in questione gli erano state accreditate su un suo conto estero ed egli non era venuto tempestivamente a conoscenza dell’accredito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 239
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 28 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Giugno 1998
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