Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi di decoro e dignità professionale l’avvocato che, condannato al pagamento di una somma di denaro in favore di un suo cliente, non paghi, e si renda impossidente per sottrarsi alle azioni di recupero nei suoi confronti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 286
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 11 Ottobre 1999 (sospensione)
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