Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Ratio – Violazione.

La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 giugno 2010, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 18 Giugno 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 09 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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