Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione.

L’art. 37 c.d., nel tutelare la condizione astratta di imparzialità ed indipendenza dell’avvocato, sancisce l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale ovvero anche meramente potenziale con il proprio assistito, sicché anche il solo rischio serio di conflitto determina la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 22 Aprile 2008
Giurisprudenza CNF

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