Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico.

Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.
Il divieto posto dall’art. 35, co. 2, c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 31 Dicembre 2009
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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