Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi

L’avvocato non può tutelare contemporaneamente due parti nella stessa vicenda, né può assumere il mandato difensivo contro un soggetto che egli rappresenti o difenda in altro giudizio, dando così luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei fondamentali doveri di correttezza, probità e lealtà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 13 Luglio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment