Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi

Ai sensi dell’art. 51 c.d.f. – nel testo anteriore alla modifica introdotta con delibera del C.N.F. del 27.01.2007 che alla generica espressione “ragionevole periodo di tempo” ha sostituito quella più specifica “trascorso almeno un biennio” – pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, l’avvocato che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente dopo appena tre giorni dalla rinuncia al precedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SICA), sentenza del 13 luglio 2009, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Luglio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

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