Ancorché l’avvocato abbia il legittimo diritto di ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, al professionista non spetta alcun diritto di ritenzione su somme o cose di spettanza, anche parziale, del cliente. Il diritto al pagamento del corrispettivo, peraltro, non può essere esercitato con modalità tali da cagionare un ingiusto danno al cliente, recare disdoro alla categoria professionale ed indurre il convincimento nell’opinione pubblica che l’avvocato abbia un personale interesse nella controversia che prevarichi quello contrapposto dell’assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Marzo 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Marzo 2009
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