È deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che, dopo aver difeso due parti in uno stesso giudizio penale, successivamente alla denuncia di una nei confronti dell’altra, mantenga la difesa di una sola parte, ove i fatti oggetto della denuncia siano ontologicamente e storicamente diversi da quelli oggetti del primo procedimento. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Novembre 1999 (censura)
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