Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 37 e 51 c.d.f., il professionista che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest’ultimo un’azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell’ex cliente ed in ordine alla medesima vicenda, parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DE MICHELE), sentenza del 13 settembre 2006, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 13 Settembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment