Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 9 gennaio 2009, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 31 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Ottobre 2007
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